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Per il 2023 ci sono delle importanti novità per la normativa ADR. Come ben sappiamo, il testo dell’ADR è soggetto a revisione biennale e per questo la nuova versione 2023 entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. Nonostante, la misura transitoria al capitolo 1.6.1.1 ci consente di usufruire del periodo transitorio di 6 mesi, nei quali si potrà ancora fare riferimento alle disposizioni della versione precedente ADR 2021.

L’ADR (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) è un accordo siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con la Legge del 12 agosto 1962 n.1839. A livello europeo il trasporto terrestre e interno di merci pericolose è regolamentato dalla Direttiva 2008/68/CE, recepita in Italia con il D. Lgs 27 gennaio 2010, n.35.

Novità normativa ADR 2023

La nuova versione della normativa ADR 2023 che entra in vigore a partire dal 1º gennaio 2023 e che diventerà obbligatoria dal 1º luglio 2023 elenca le seguenti novità importanti da tenere in considerazione:

Obbligo nomina consulente ADR: DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor)

Le aziende di trasporto specializzate nel trasporto ADR o trasporto di merci pericolose, avranno l’obbligo di nominare un consulente in materia di sicurezza anche quando il trasporto di materie pericolose sarà minimo oppure occasionale.

In realtà questa è una disposizione dell’ADR 2019 la cui applicazione è stata rimandata al 31 dicembre 2022. Fino a quando non vi sarà un pronunciamento della competente autorità italiana quindi ogni speditore, indipendentemente dalla quantità di merce ADR spedita, dovrà procedere alla nomina del DGSA  (Dangerous Goods Safety Advisor).

Stima del peso del trasporto rifiuti ADR

Mentre nelle versioni precedenti, la quantità dei rifiuti ADR veniva indicata come “valore presunto”, nella nuova versione ADR 2023 specifica che la stima della quantità potrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

    • per gli imballaggi: si dovrà aggiungere un elenco degli imballaggi indicando il tipo e il volume nominale al documento di trasporto (ddt);
    • per i container: la base della stima sarà sul loro volume nominale;
    • per le cisterne per i rifiuti sottovuoto: la stima sarà giustificata attraverso una stima fornita dallo speditore o attraverso gli equipaggiamenti del veicolo.

Imballaggio delle materie corrosive

Si dovrà «attribuire il gruppo d’imballaggio I per quelle materie corrosive alle quali non è possibile definire il gruppo d’imballaggio in base ai test» per la classe 8, relativa al trasporto di materiale corrosivo.

Obbligo di valvole di sicurezza nelle cisterne per trasporto di gas liquefatti infiammabili

La valvola di sicurezza diventerà obbligatoria per tutte le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili. Logicamente ci sarà un adeguato lasso di tempo per progettare e costruire i veicoli con queste caratteristiche: queste prescrizioni diventeranno obbligatorie per i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2029 e non vi sarà un obbligo di adeguare i veicoli immatricolati prima di questa data, che potranno continuare ad essere utilizzati.

Tutte le cisterne per gas liquefatti infiammabili costruite a partire dal 2024 dovranno essere obbligatoriamente equipaggiate con valvole di sicurezza, senza necessità di adeguamento di quelle costruite prima di tale data; la presenza delle valvole dovrà essere segnalata sui lati della cisterna con un marchio contenente le lettere SV.

Obbligo di estintori automatici e protezione termica per tutti i veicoli industriali che trasportano gas e liquidi infiammabili

Per tutti i veicoli industriali che trasportano alcuni gas e liquidi infiammabili, verrà esteso l’obbligo degli estintori automatici nel vano motore e della protezione termica. Questa disposizione viene estesa soprattutto ai veicoli EX/III per trasporto di esplosivi.

A partire dal 2025, le merci pericolose della classe 1 ad alto rischio, anche quando sono trasportate in esenzione 1.1.3.6, dovranno rispettare le norme di security del capitolo 1.10.

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Fonte: Assotir.it e rivistatir.it 

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