Con il prorogarsi dallo stato di emergenza della pandemia covid-19 fino al 30 aprile del 2021, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha deciso di effettuare una proroga per tutte le scadenze di Patenti, CQC, ADR e altre abilitazioni fino al prossimo 29 luglio 2021.
Quanto sopra comporta la necessità di aggiornare le istruzioni fornite con circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020, in ragione della nuova applicazione che occorre dare alle disposizioni di cui all’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, alle quali tali circolare fa riferimento e che di seguito, per pronto riscontro, si riportano:
“co. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, (…omissis…), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”;
“co. 2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Per approfondimenti in materia, scaricate direttamente la circolare del protocollo N.2143 del 21 gennaio 2021.
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