Lo scorso 3 di novembre 2020 è stato firmato il nuovo accordo multilaterale M329 proposto da Austria che andrà a sostituire fino al 21 Settembre del 2025, lo scorso accordo M287 scaduto nel mese di agosto.
Tale accordo ha la finalità di agevolare le condizioni di trasporto di alcuni rifiuti classificati come materiale ADR, mettendo come priorità assoluta le eventuali esigenze di sicurezza.
L’accordo M329 è applicabile solo ad alcune specifiche categorie di merce ADR, escludendo le seguenti classi:
- 5.2 (perossidi organici) richiedenti un controllo di temperatura;
- UN3245, MOGM oppure OGM;
- 2 (gas) limitatamente ai gas con rischio sussidiario di tossicità (2.3 oppure 6.1);
- 7 (materie radioattive);
- 1 (esplosivi);
- 6.2 (materie infettanti);
- 4.1 (materie auto reattive) richiedenti un controllo di temperatura;
Imballaggi e applicabilità del UN3509
Per quanto stabilito riguardo agli imballaggi ADR utilizzabili per il trasporto rifiuti, ci sarà una deroga per rispettare le condizioni di sicurezza e il rispetto delle disposizioni generali di protezione per gli imballaggi descritte nel paragrafo 4.1.1. Dove si permetterà il riutilizzo di imballi ADR per i rifiuti del gruppo II e III, sempre che rispettino le condizioni di sicurezza stabilite.
Etichettatura ADR: Deroghe immutate
Rimangono immutate le deroghe che riguardano l’etichettatura ADR e non sarà richiesto riportare il marchio di materia pericolosa per l’ambiente e aggiornare la segnalazione del collo secondo le disposizioni contenute nell’ultima versione della normativa ADR.
Documento di trasporto ADR: Agevolazioni
Quanto riguarda al documento di trasporto ADR, non sarà necessario mettere nella descrizione “pericolose per l’ambiente” e sarà ammesso di indicare soltanto lo stimato del quantitativo della merce ADR.
Inoltre, non sarà necessario indicare il nome tecnico nel caso di rubriche collettive oppure a rubriche dove si applica la DS274 come, ad esempio, nel caso UN3082 oppure UN3077.
Comunque, resta l’obbligo di indicare sul documento di trasporto la seguente frase: “trattasi di trasporto secondo le condizioni di 1.5.1 (M329)”.
Impatto nuovo accordo multilaterale M329
Con tutte queste novità, si valuterà nel tempo l’impatto che avrà in futuro l’accordo multilaterale M329. Nel frattempo, per tutte le aziende di autotrasporto che si occupano di spedizioni di merce ADR e rifiuti speciali dovranno adattarsi alle deroghe previste con rispetto assoluto e responsabilità verso l’ambiente.
Per eventuali chiarimenti e approfondimenti, visitate i seguenti siti web:
ONU: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html
Commenti recenti